E’ stato emanato il Decreto Direttoriale n. 12 del 6 giugno 2018, di cui è stato dato comunicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2018, il quale dispone che le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Testo Unico (T.U.) della sicurezza sul lavoro siano rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell’1,9%.

Pertanto, chi non si adegua agli adempimenti relativi a salute e sicurezza rischia delle sanzioni molto più salate rispetto a quanto era precedentemente previsto dal T.U.

Sanzioni applicabili dal 1° luglio 2018

Per avere un’idea concreta dei nuovi importi previsti, si riportano di seguito alcune delle principali fattispecie sanzionatorie previste per il datore di lavoro come statuito dal Titolo I ” Principi Comuni” del T.U. della sicurezza sul lavoro.

Sanzioni per i datori di lavoro

Illecito Sanzione aggiornata
Non aver valutato i rischi e non aver elaborato il Documento di Valutazione dei Rischi – DVR Arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.792,06 a € 7.147,67
Elaborare il DVR senza l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, o senza il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, o senza l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri, o senza previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, o senza che sia immediatamente rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità Ammenda da € 2.233,65 a € 4.467,30
Elaborare il DVR senza una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa, o senza l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento Ammenda da € 1.116,82 a € 2.233,65
Non aver designato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP Arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.792,06 a € 7.147,67
Non frequentare, per il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nelle ipotesi previste dalla legge, corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative Arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.792,06 a € 7.147,67

 

Salute e Sicurezza sul lavoro sono da sempre principi base dei servizi offerti da GIS International. Consultate il nostro sito alla sezione Sicurezza sul Lavoro, per maggiori informazioni su come possiamo aiutarvi ad adempiere alla normativa vigente, tutelare la vostra azienda e non incorrere nelle sanzioni previste.

Per una versione aggiornata del T.U. della sicurezza sul lavoro visita il sito dell’ispettorato nazionale del lavoro al seguente link

Sito Web Ispettorato del Lavoro